Il presente lavoro, scevro da ambizioni di completezza sistematica, si propone di fornire brevi e schematiche informazioni riguardanti le sembianze fondamentali delle start up innovative, del bisogno a cui la loro istituzione ha sopperito nonché il loro posizionamento all’interno del mercato.
Proprio in virtù di tale necessaria interazione concorrenziale nel mercato di riferimento, verranno esposte le ragioni che hanno spinto il legislatore a porre delle deroghe agevolative alla normativa civilistica in ambiti decisivi dell’agire di tali soggetti, la relativa portata ed il rispettivo funzionamento.
Da ultimo, si esporranno i principali mezzi, di carattere innovativo per il nostro ordinamento, attraverso cui si permette il finanziamento (anche) delle start up innovative in maniera alternativa rispetto al tradizionale canale bancario.
CAPITOLO I: una travagliata genesi normativa.
1- L’input sovranazionale.
I fattori causali che hanno, da ultimo, condotto alla creazione dell’istituto delle start up innovative possono essere qualificati attraverso due matrici coeve e convergenti.
La prima delle predette cause efficienti è da rinvenirsi nella crisi finanziaria degli anni 2007 – 2008, la quale ha messo a dura prova, in primis, il tessuto produttivo europeo nella sua componente più socialmente rilevante, ovvero la micro, piccola e media impresa[1].
Tale drastico ridimensionamento del sistema imprenditoriale indicato, il quale ha, complessivamente coinvolto circa il 30% dei soggetti imprenditoriali nel solo biennio 2007 – 2008, ha spinto le istituzioni nazionali e sovranazionali ad ideare strumenti in grado non solo di “mettere in sicurezza” lo status quo, ma anche di poter innalzare le aspettative di crescita.
Ciò posto, già in epoca appena antecedente alla richiamata crisi finanziaria, si è rinvenuta una particolare attenzione delle istituzioni europee verso le realtà imprenditoriali di micro, piccole e medie dimensioni, le quali venivano identificate quale soggetto funzionale a veicolare una crescita denotata dai caratteri dell’innovazione, della sostenibilità e della coesione territoriale.
È proprio in tale frangente e secondo tali direttrici che si sono innestati diversi e successivi provvedimenti europei di soft law, fra cui: la Raccomandazione n. 2003/361/CE, la quale ha normativamente previsto una definizione di “piccola impresa” e “media impresa”, di fatto qualificandole come soggetto meritevole di tutela; la Comunicazione n. 2005/551 della Commissione Europea, che ha identificato la valorizzazione del ruolo dell’imprenditore nella società quale uno dei cardini propedeutici all’attuazione del “programma comunitario di Lisbona”; la Comunicazione n. 2010/2020 della Commissione, la c.d. “Comunicazione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, la quale ha espressamente sancito, fra gli altri, l’impegno dell’UE nel miglioramento del contesto generale dell’innovazione d’impresa nonché ha richiesto agli Stati membri di riformare i rispettivi sistemi di ricerca e sviluppo in ottica di eterointegrazione funzionale fra imprese, università, centri di ricerca e distretti produttivi; la Comunicazione 2020/103 della Commissione Europea, che, in maniera esplicita, ha determinato la necessità, da parte degli Stati membri, di tutelare ed agevolare le PMI in tre ambiti fondamentali, quali la loro transizione digitale e ambientale, la riduzione del carico normativo e burocratico, la semplificazione di accesso al credito.
Pertanto, è evidente come la piccola e media impresa sia stata al centro di dinamiche storico economiche che, in maniera convergente, la hanno qualificata come soggetto sia da tutelare in ottica conservativa del tessuto sociale sia in prospettiva propulsiva verso i macro obbiettivi continentali.
1.2 – La genesi normativa italiana.
L’istituto della start up innovativa, introdotto per la prima volta nel 2012 ad opera del D.L. n. 179/2012, ha conosciuto una gestazione ed una maturazione quasi decennale che ne ha determinato le attuali fattezze.
Il predetto provvedimento legislativo, il c.d. “Decreto Crescita 2.0”, agli articoli da 25 a 32 contiene un insieme di norme, di tipo eterogeneo, volte, nell’intentio legis, a “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” e “contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale”.
In particolare, il predetto insieme normativo, identifica le start up innovative, ne sancisce le modalità di costituzione, ne delinea i caratteri e le regole agevolative[2].
In prima approssimazione, in questa sede, al fine di coglierne l’evoluzione normativa posteriore, appare necessario indicare i requisiti originariamente richiesti ad un’impresa per essere qualificata come start up innovativa: costituzione sotto forma di società di capitali o cooperative, non quotate, di diritto italiano o società europee residenti in Italia; detenzione diretta dei soci della maggioranza delle azioni / quote di capitale sociale nonchè dei voti in assemblea ordinaria; costituzione da non più di quattro anni; sede principale in Italia; presenza di almeno uno dei seguenti elementi, i c.d. indici di innovatività: importo minimo delle spese in ricerca e sviluppo, pari o superiore al 20%; impiego di forza lavoro qualificata; utilizzazione di creazioni intellettuali a contenuto tecnologico”.
Tali requisiti devono essere mantenuti e dichiarati come tali annualmente per quattro anni.
Tale quadro generale ha subito diverse modificazioni, indicandone in appresso le principali.
Il D.L. n. 76/2013 (c.d. “Decreto Lavoro”) ha espunto il criterio costitutivo secondo cui, per i primi 24 mesi, la maggioranza delle azioni/ quote e del diritto di voto in assemblea dovesse appartenere a persone fisiche nonché ha rimodulato parzialmente gli indici di innovatività: l’impiego di personale qualificato viene allargato ricomprendendo anche la possibilità di annoverare, per 2/3 del totale, lavoratori in possesso di laurea magistrale; fra i titoli di proprietà intellettuale viene ricompreso anche quello su “programmi per elaboratore”.
Il D.L. n. 83/2014 ha riconosciuto la qualifica di start up innovative anche ad imprese turistiche adottanti metodi e strumenti digitali e tecnologici.
Il D.L. n. 3/2015 (c.d. “Investment Compact”) ha ritenuto ammissibile la residenza di una start up innovativa in altro Stato UE; ha esteso lo status agevolativo da 4 a 5 anni; ha permesso la firma digitale dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; ha introdotto la circolazione dematerializzata delle quote sociali di s.r.l. nel caso di offerta al pubblico mediante portali on line; ha introdotto ed analogicamente disciplinato le PMI innovative.
Il D.L. n. 50/2017 ha ampliato da 4 a 5 anni le deroghe alla disciplina del lavoro subordinato[3] nonché l’esenzione dalla sottoponibilità a procedure concorsuali.
Il D.L. 76/2020 ha disposto l’autonoma impugnabilità del provvedimento del conservatore di cancellazione della start up innovativa dalla relativa sezione speciale per perdita dei requisiti essenziali.
Appare quindi evidente come solo da ultimo l’istituto in esame abbia conosciuto una relativa stabilità.
Nonostante tale costante assestamento normativo, in Italia sono state registrate ben 14.621 start up innovative, con un incremento nel secondo semestre del 2022 dell’1,8%[4].
CAP. II: nozione e caratteri dell’istituto. Cenni.
2.1 – I caratteri distintivi (e tassativi) delle start up innovative.
Come brevemente introdotto in precedenza[5], il D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. ha tratteggiato le sembianze delle start up innovative, delineandone in maniera tassativa le caratteristiche, di seguito schematicamente indicate.
- a) Forma giuridica.
Le start up innovative possono assumere la forma di società di capitali, ovverosia società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni, nonché di società cooperative[6].
Sono, di conseguenza, escluse le società di persone, le imprese individuali e le associazioni e le fondazioni esercenti attività imprenditoriali.
- b) Residenza.
Le start up innovative devono avere residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986, coincidente tale definizione con il ricorrere di almeno uno dei seguenti criteri: sede legale o sede amministrativa in Italia o oggetto principale d’impresa svolto in Italia.
Tuttavia, la normativa speciale che qui ci occupa, ammette anche la possibilità che la start up innovativa abbia sede in uno degli altri Stati UE o in uno stato non membro facente parte dello dell’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè vi sia una sede produttiva o una “filiale” in Italia, essendo ricomprese in tali locuzioni tanto le sedi secondarie quanto le succursali[7].
- c) Mancata operatività di quote/azioni su mercati regolamentati.
Al fine di poter essere qualificata come start up innovativa, una società non può possedere quote / azioni rappresentanti il proprio capitale sociale quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione[8].
Tale scelta legislative rinviene la sua ratio nel riservare il regime complessivamente agevolativo di cui alle start up innovative solamente a soggetti che, effettivamente, si trovino all’inizio della propria attività, tanto in via strutturale che finanziaria.
La quotazione in mercati regolamentati, di contro, caratterizza società già consolidate ed aperte a dinamiche di investimento estranee ad una nuova realtà imprenditoriale.
- d) Periodo dalla costituzione.
La start up innovativa, per essere qualificata tale e per godere della tutela offerta dall’ordinamento, non deve essere costituita da più di 60 mesi[9].
In merito, il MISE[10] ha avuto modo di sottolineare come per determinare il dies a quo di decorrenza di tale periodo si debba tener conto del giorno di effettiva costituzione della società, rectius di stipula dell’atto costitutivo.
Circa tale regime normativo, è necessario evidenziare come il legislatore, con il D.L. n. 34/2020 abbia concesso una proroga di dodici mesi al predetto periodo, per le sole imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicato alle start up innovative alla data del 19 maggio 2020, e ciò al fine di tutelare simili realtà imprenditoriali, già ex se particolarmente delicate, dalla crisi economica dettata dalla pandemia da COVID-19.
- e) Valore massimo della produzione.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. d) del D.L. n. 179/2012, a partire dal secondo anno di attività e per l’intero periodo di sessanta mesi di cui al precedente sub. d), il valore della produzione della start up innovativa non può superare i 5 milioni di euro, pena la perdita del proprio status.
- f) Distribuzione dei dividendi.
Ulteriore condizione a cui sono tenute le start up innovative è quella di non aver distribuito utili e di non distribuirli[11].
Orbene, tale semplice criterio ha destato perplessità di ordine interpretativo: è possibile distribuire dividendi prima dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese? È possibile distribuire, dopo la scadenza del termine di durata dello status di start up innovativa quei dividendi derivanti dall’attività svolta durante il medesimo periodo?
A dare una delucidazione, a ben vedere non definitiva della questione, è stato il MISE[12], il quale ha valorizzato l’orientamento del c.d. “doppio divieto”, ovvero di aver distribuito utili sia antecedentemente che in pendenza del periodo di qualificazione come start up innovativa.
Di contra, nulla è stato eccepito circa la distribuzione di utili maturati durante il periodo di ricorrenza dello status, purchè in data posteriore alla sua cessazione.
Parimenti, né il dato normativo né eventuali interpretazioni dottrinarie riconoscono alcun impedimento al fenomeno della distribuzione indiretta né a quello della liquidazione del socio receduto o escluso dalla start up innovativa…
Avv. Riccardo Giupese
Consulta anche su giuricivile
[1] Come evidenziato in “Note tematiche sull’Unione Europea”, Parlamento Europeo (https://www.europarl.europa.eu/): nell’Unione Europea le piccole e media imprese costituiscono il 99% del totale delle attività imprenditoriali, contribuendo a fornire i 2/3 dei posti di lavoro del settore privato. [2] Fra tutte, si vedano le norme riguardanti le deroghe al diritto societario e giuslavoristico, la raccolta finanziaria mediante crowdfunding, agevolazioni fiscali. [3] Cfr. successivo Cap. III, par. 3.2 [4] Dati MISE del 22 settembre 2022. [5] Cfr. par. 1.2. [6] Cfr. art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012. [7] Cfr. Circolare MISE n. 3696/C. [8] Cfr. nota n. 6. [9] Cfr. Art. 25, comma 2, lett. b) del D.L. n. 179/2012. [10] Cfr. Parere MISE prot n. 145186 del 12 agosto 2014. [11] Cfr. Art. 25, comma 2, lett. e) del D.L. n. 179/2012. [12] Cfr. parere MISE prot. n. 141349 del 20 maggio 2016.